Dentisti e medicina estetica tutte le novità
Il mondo dell’odontoiatria sta vivendo importanti cambiamenti. Il ddl semplificazioni, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, ha introdotto la possibilità per gli odontoiatri di effettuare trattamenti di medicina estetica non invasiva o mininvasiva su specifiche aree del viso. Se prima era già possibile per un odontoiatra eseguire micro interventi estetici, ma con limitazioni ben definite, ora questi confini sono stati ampliati.
In pratica, mentre in precedenza gli odontoiatri potevano intervenire principalmente sulla parte centrale e inferiore del viso (come bocca, naso e zigomi), ora potranno estendere la loro competenza anche ad altre aree, come la fronte e le palpebre, come riportato dal Messaggero.
Dentisti e medicina estetica: In lavoro dal 2019
Questa evoluzione non è sorgente improvvisa. Già nel 2019, il Ministero della Salute aveva fornito chiarimenti sulle competenze degli odontoiatri in materia di terapie estetiche del viso, in risposta a quesiti posti dalla Dgprof al Consiglio superiore della sanità. Era stato specificato che gli odontoiatri potevano intervenire su “malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti”. Con “relativi tessuti”, si intendeva principalmente le aree attorno alla bocca e alle mascelle.
Carlo Ghirlanda, presidente dell’Andi, aveva accolto positivamente queste precisazioni, vedendole come un’estensione delle aree di competenza degli odontoiatri. Aveva inoltre sottolineato che, una volta che le università avrebbero integrato corsi specifici sull’estetica del viso nel curriculum di Odontoiatria, le limitazioni esistenti sarebbero state superate.
In sintesi, questo recente sviluppo rappresenta un passo avanti significativo nella professione odontoiatrica, ampliando le competenze e le possibilità di intervento degli odontoiatri nel campo della medicina estetica.
Dentisti e medicina estetica tutte le novità – Tre le novità per gli odontoiatri:
- Viene abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale. Si potrà quindi partecipare ai concorsi con la sola laurea in odontoiatria.
- Viene modificato l’articolo 2 della legge 409/85 consentendo all’odontoiatra di esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.
- Viene abrogato l’articolo 4 comma terzo della 409/85, in questo modo il laureato in odontoiatria ma anche laureato in medicina, potrà decidere di iscriversi ad entrambi gli Albi.
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